Spread the love

Lo scorso mercoledì 19 giugno, si è tenuto, presso la FIAVET in via Santa Lucia, un interessante seminario sule ultime novità fiscali.
Al seminario tenuto dalla dr.ssa Claudi e organizzato dalla Traiconet nell’ambito delle attività del fondo FOR.TE, hanno partecipato oltre 30 agenti della provincia di Napol. Soddisfazione da parte del Presidente Ettore Cucari e impegno a prevedere altre sessioni del seminario in altre provincie e aggiornamenti con il webinar.
In appresso una sintesi elaborata dalla dr.ssa Claudi

Fattura elettronica cosa cambia dal 1° luglio

Il prossimo 1° luglio 2019 cessa il periodo transitorio e le norme dettate dal DL119/2018 relative alla fattura elettronica vanno a regime.
Di seguito un riepilogo sintetico dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, proprio in considerazione di questo passaggio, con la circolare 14/E del 17/06/2019:

1. Fattura immediata / fattura differita cosa cambia

1.1 Fatturazione Immediata

Fino al 30 giugno 2019 la fattura immediata si emette entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione e può essere trasmessa allo SDI entro il termine della liquidazione IVA del periodo di competenza.

Dal 1° luglio 2019, il DL 119/2019 stabilisce che la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni (diventeranno 12 con l’approvazione dell’emendamento al Decreto Crescita) dall’effettuazione dell’operazione ( art. 6 DPR 633/1972) inserendo però l’obbligo di indicare in fattura la data di effettuazione della prestazione quando differisce dalla data di emissione.
Su questo punto la circolare 14/2019, al punto 3.1 Emissione delle fatture, ha introdotto una importante precisazione : “la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.”

Esempio per una una prestazione resa in data 28/09/2019 la fattura potrà essere:
• emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data
dell’operazione” e “data di emissione/trasmissione ” coincidano (28 Settembre 2019);

• generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 10 giorni
successivi (in ipotesi l’8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);

1.2. Fatturazione differita

I termini di emissione della fattura differita non cambiano anche dopo il 1° luglio. A partire da tale data entra in vigore l’obbligo di indicare in fattura, ai sensi dell’ art. 21, comma 2 lett. G-bis) DPR 633/1972, la data in cui è effettuata l’operazione (cessione di beni o prestazione di servizi), ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura.

Esempio : per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019 si voglia emettere un’unica fattura differita, si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019) indicando nel corpo della fattura i dettagli delle operazioni e specificando che trattasi di fattura differita.

Quando è possibile utilizzare la fattura differita :
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento avente le caratteristiche del ddt, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Resta fermo il conteggio dell’imposta a debito nella liquidazione Iva del mese di effettuazione dell’operazione.

2. Registrazione delle fatture emesse

Le fatture vanno registrate in ordine progressivo entro il giorno 15 del mese successivo alla data di emissione.

3. Registrazione delle fatture acquisti

L’articolo 13 del d.l. n. 119, modificando l’articolo 25 del decreto IVA, ha soppresso l’obbligo di «numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali … ».
E’ tuttavia possibile, ove ciò risulti utile all’organizzazione dell’impresa, continuare a numerare i documenti relativi agli acquisti effettuati.
Le fatture debbono essere registrate “anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.

4. Detrazione dell’IVA

La detrazione dell’IVA è possibile solo se i documenti di acquisto relativi a beni e servizi sono stati ricevuti ed annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

5. Sanzioni

La moratoria delle sanzioni previste dal DL 119/2018 decade il 30/06/2019 per i contribuenti trimestrali e il 30/09/2019 per i contribuenti mensili.

6. Invio dati fatture “esterometro”

Tra le sanzioni che non sono oggetto di disapplicazione/riduzione, figurano anche quelle relative all’omesso, incompleto o errato invio dei “dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato”.

La trasmissione telematica deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso e/o ricevuto.
La sanzione è pari ad euro 2 per ciascun documento non comunicato con il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.
La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di € 500,00 se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita

Per completezza si ricorda che l’esterometro non riguarda le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, ma tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

7. Inversione contabile (reverse charge) ed autofatture

La circolaredell’Ag. delle entrate fa chiarezza sulla confusione dei termini che spesso accomuna autofatture e fatture soggette all’inversione contabile (reverse charge):

7.1. se vi è obbligo di emettere una vera e propria autofattura (ossia quando l’emittente non è il cedente/prestatore, ma il cessionario del bene ovvero il committente del servizio, nonché quando cedente/prestatore e cessionario/committente coincidono in un unico soggetto, ovvero l’operazione è a titolo gratuito), questa dovrà essere elettronica ed inviata tramite Sdi (con l’unica eccezione delle prestazioni rese da soggetti extra Ue, per le quali vige l’“esterometro” di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs n. 127/2015, salvo la scelta per la fatturazione elettronica via Sdi);

7.2. nei casi di reverse charge, se questo è interno (esempio imprese di pulizia, manutenzione impianti, edilizia ecc), o comunque la fattura che si deve integrare è già stata trasmessa tramite Sdi, il documento integrato non ha obbligo di essere inviato allo Sdi (pur potendo, qualora si vogliano ridurre gli oneri di consultazione e conservazione del documento stesso). Parimenti, nelle ipotesi di reverse charge esterno (ad esempio, acquisti da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi Ue), i documenti dovranno essere riepilogati nell’esterometro,

8. Fattura in nome e per conto
La fattura può essere emessa da un terzo. Ciò può avvenire:
• per libera scelta del soggetto obbligato cedente/prestatore, nonché cessionario/committente;
• per volontà del legislatore emergente da singole norme di settore;
In queste eventualità, considerato che il terzo agisce in nome e per conto del soggetto tenuto alla fatturazione, le modalità di assolvimento saranno quelle proprie di tale soggetto.
Nel caso di fatturazione elettronica trasmessa via Sdi, il terzo dovrà:
• inserire nel campo “cedente/prestatore” i dati del soggetto esecutato;
• valorizzare il campo “Soggetto emittente” con “TZ (Terzo)” senza compilare la sezione “Terzo intermediario o Soggetto emittente” ;
• inviare una copia (analogica o informatica) della fattura all’esecutato.

9. Conservazione e consultazione delle fatture elettroniche
Per chi aderisce all’accordo di servizio dell’Agenzia delle Entrate, tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute via Sdi saranno portate in conservazione nel rispetto delle norme.
Il servizio messo a disposizione dall’Agenzia garantisce la conservazione per un periodo di quindici anni, a meno che il contribuente decida di revocarlo e di rientrare in possesso di tutte le fatture conservate utilizzando la funzione di “export”
Questa conservazione ha efficacia civilistica, tributaria e riguarda tutti i documenti veicolati tramite Sdi, sia su base obbligatoria che volontaria.
Ciascun contribuente è libero, pur avendo aderito al servizio gratuito di conservazione offerto dall’Agenzia delle entrate, di conservare ulteriormente, in proprio o avvalendosi di un soggetto professionale terzo, fatture elettroniche e documenti veicolati tramite Sdi.

La consultazione delle fatture trasmesse tramite lo Sdi avviene all’interno dell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate e accessibile, a decorrere dal 1° luglio 2019, previa adesione al servizio di consultazione.
I file delle fatture elettroniche correttamente trasmesse allo Sdi sono disponibili nella citata area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte dello Sdi e cancellati entro i sessanta giorni successivi.

Al soggetto che non effettua l’adesione, sono resi disponibili in consultazione, solo i dati fattura fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.