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Dal prossimo 1° luglio 2019 entrerà in vigore l’obbligo di memorizzazione ed invio telematico dei corrispettivi.
Nello specifico, il nuovo obbligo si applica:
1. dal 01.07.2019 per i commercianti al minuto di cui all’ art. 22 DPR 633/1972 con volume d’affari superiore a 400.000 euro;
2. dal 01.01.2020 il nuovo adempimento riguarderà tutti i commercianti al minuto ex art.22 DPR 633/72. indipendentemente dal volume d’affari conseguito nel periodo d’imposta precedente.

Con la Risoluzione 47/E del 8 maggio 2019, è stato confermato che il limite dei 400.000 euro riguarda il volume d’affari complessivo del soggetto alla data del 31 dicembre 2018 e non il totale delle operazioni attive certificate mediante scontrino o ricevuta fiscale.

Vengono confermate le semplificazioni previste nel periodo del regime opzionale; semplificazioni confermate anche dalla Relazione illustrativa al D.L. 119/2018, secondo la quale l’introduzione del regime obbligatorio consentirà di abolire alcuni adempimenti contabili quali la tenuta del registro dei corrispettivi e la conservazione dei documenti alternativi alla fattura (come gli scontrini e le ricevute fiscali), e dall’Agenzia delle entrate che, con la risoluzione 47/E/2019 (https://tebrok.us3.list-manage.com/track/click?u=29045027d47ed1ece2f08320e&id=6937a2a84e&e=b4e6da5839) , ha chiarito che il nuovo obbligo sostituisce le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, con la ricevuta o scontrino fiscale; rimane l’obbligo di emissione della fattura su richiesta
del cliente.

1. Soggetti interessati dal nuovo obbligo :

Indipendentemente dalla data in cui scatterà l’obbligo i soggetti interessati saranno tutti coloro che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del DPR 633/72, in dettaglio:
* le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
* le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
* le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
* le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti;
* le prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
* le operazioni esenti ex. art. 10 numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22);
* le attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;
* le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradio diffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professioni.

2. Esoneri temporanei

Con il DM 10/5/2019 pubblicato in G.U. n. 115 del 18 maggio 2019, vengono indicati alcune tipologie di attività oggetto di esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri; l’esonero è temporaneo e non definitivo sino al 31/12/2019. L’art. 1 del DM stabilisce, quindi, che l’obbligo non si applica:
a) alle operazioni già esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, previsto dall’articolo 2 D.P.R. 696/1996 (https://tebrok.us3.list-manage.com/track/click?u=29045027d47ed1ece2f08320e&id=4e776fa3c8&e=b4e6da5839) (elenco riportato in calce alla presente circolare);
b) alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
c) fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle esonerate (di cui ai punti precedenti) o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione elettronica. Sono considerate effettuate in via marginale le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’ 1% del volume d’affari complessivo dell’attività esaminata dell’anno 2018;
d) alle operazioni effettuate a bordo di mezzi trasporto (ad es. navi, aerei, treni) nel corso di un trasporto internazionale
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Attenzione per le Agenzie Viaggi l’esonero si applica:
* Ai diritti di agenzia applicati alle prenotazioni di servizi in nome e per conto del cliente (diritti/fee di agenzia per l’emissione di biglietteria, prenotazioni di hotel a nome del cliente, ecc.) di qualsiasi ammontare,
* Ai ricavi relativi alle attività di organizzazione di escursioni, visite delle città, giri turistici ed eventi similari ma esclusivamente nel caso in cui detti ricavi non superano l’1% del volume d’affari IVA complessivo 2018 dell’agenzia viaggi e soltanto fino al 31/12/2019,

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Tuttavia, per poter beneficiare dell’esonero, è necessario che le operazioni al dettaglio non siano superiori all’1% del volume d’affari realizzato nel periodo d’imposta 2018.
Gli esoneri indicati in precedenza, sono di carattere temporaneo, comportano l’assolvimento degli obblighi tradizionali previsti per i corrispettivi: documentazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale (con riferimento alle operazioni marginali) ed annotazione dei corrispettivi nel relativo registro.

3. E-commerce, no all’invio online dei corrispettivi giornalieri
I corrispettivi derivanti dal commercio elettronico indiretto sono esonerati dall’obbligo di trasmissione telematica. E’ questa, in sintesi, la risposta fornita dall’Agenzia delle entrate all’istanza di interpello n. 198/2019. Resta l’obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi, nonché l’emissione della fattura, se richiesta dal cliente.

4. Memorizzazione elettronica e comunicazione telematica dei corrispettivi
La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica devono essere effettuati mediante strumenti tecnologici in grado di garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati dei corrispettivi; per disposizione normativa, i dispositivi hardware Registratori Telematici (RT) devono essere approvati dall’AdE,:
* la memorizzazione deve avvenire in un dispositivo di memoria non modificabile all’interno del RT,
* la comunicazione (trasmissione), deve avvenire attraverso una porta di comunicazione di cui deve essere dotato il RT, su un canale dedicato a questo scopo, verso un apposito sistema informatico dell’AdE, sotto forma di file .xml.

L’agenzia delle Entrate aveva annunciato con il provvedimento n. 99279 del 18 aprile 2019 che avrebbe messo a disposizione gratuitamente una procedura web con cui poter svolgere le stesse operazioni. Tuttavia ad oggi non ci sono ancora informazioni su questa procedura, e quindi per i soggetti obbligati resta come soluzione soltanto l’utilizzo dei Registratori Telematici.
Questi dispositivi all’atto dell’installazione da parte del tecnico autorizzato, devono essere “Censiti” dal sistema informatico dell’AdE tramite un’apposita procedura che:
* verifica che il RT appartenga all’insieme di quelli omologati,
* memorizza nel sistema dell’AdE i riferimenti del RT stesso (fabbricante, modello, matricola, data di entrata in servizio, ecc.),
* in modo che ad ogni trasmissione di file .xml, il sistema informatico dell’AdE “riconosca” il dispositivo trasmittente, altrimenti rifiuta la connessione

5. Il credito d’imposta
L’art. 17 del D.L. 119/2018, oltre a prevedere l’introduzione dell’obbligo, introduce la possibilità di beneficiare, per gli anni 2019 e 2020, di un credito d’imposta in ragione delle spese sostenute dal contribuente per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi giornalieri.
Attenzione : Viene previsto il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 250 euro in caso di acquisto di nuove apparecchiature e 50 euro in caso di adattamento di apparecchiature già esistenti. Tali importi, naturalmente, saranno riconosciuti per singolo apparecchio, pertanto, nel caso in cui un soggetto si trovasse nella situazione di dover acquistare più apparecchi e doverne adattare altri, potrà godere, nel rispetto di determinate condizioni, di un credito d’imposta pari al 50% fino ad un massimo di 250 euro di quanto speso per l’acquisto di ciascun terminale oltre al 50% fino ad un massimo di 50 € della spesa per l’adattamento di ciascun terminale già in suo possesso.
Affinché si possa usufruire del credito d’imposta il provvedimento prot. 49842/2019 stabilisce che la spesa debba essere documentata da fattura (e non potrebbe essere altrimenti) e che il relativo pagamento debba avvenire con modalità tracciabile.

6. Documento commerciale
Con il decadere dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite ricevuta fiscale o scontrino restava il problema, dal punto di vista civilistico, di giustificare l’operazione commerciale (es. tutela del consumatore rispetto alla garanzia sui prodotti, esercizio della detrazione fiscale, …); con il DM 7.12.2016 il MISE ha definito il documento idoneo a rappresentare le operazioni oggetto di trasmissione telematica dei corrispettivi, c.d. “documento commerciale” da rilasciare al cliente (sia in caso di consumatore finale che di partita Iva) a meno che, non venga richiesta espressamente la fattura non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
Tale documento è valido ai fini commerciali certificando l’acquisto effettuato e costituisce titolo per l’esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta.
Il documento commerciale può avere anche una valenza fiscale: deve essere sempre il cliente a richiedere, non oltre il momento di effettuazione dell’operazione (e quindi del pagamento con rilascio del documento commerciale), tale valenza indicando il proprio codice fiscale o la partita Iva che verranno riportati sul documento stesso.
Il documento commerciale:
* è emesso, mediante il Registratore Telematico, su un idoneo supporto cartaceo avente dimensioni tali da assicurare al destinatario la sua leggibilità, gestione e conservazione nel tempo;
* previo accordo con il destinatario, può essere emesso in forma elettronica garantendone l’autenticità e l’integrità

7. Sanzioni
Il decreto Crescita ha previsto una moratoria delle sanzioni per il primo semestre di decorrenza dell’obbligo, purché l’invio dei dati sia effettuato entro un mese dalla data di effettuazione dell’operazione.